Acquisto di climatizzatori fissi contenenti gas fluorurati

Dal 25 Luglio 2019, è entrato in vigore l’obbligo per le imprese che vendono apparecchiature contenenti gas fluorurati di comunicare per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di Commercio competente, i relativi dati di vendita, tra cui, le seguenti informazioni (art. di riferimento 16 comma 3 DPR 146/2018):

  • tipologia di apparecchiatura;
  • numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
  • anagrafica dell’acquirente;
  • dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale.

 

Il Regolamento (UE) n. 517/2014, stabilisce, all’articolo 11 paragrafo 5, che le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del citato regolamento.
Pertanto, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera d) D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146, se intendi ordinare un Prodotto consistente in un climatizzatore fisso, dovrai sottoscrivere una dichiarazione recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 517/2014.

Sarà possibile sottoscrivere tale dichiarazione direttamente in fase di procedura di emissione dell’ordine, mettendo la spunta sul flag preposto: “DICHIARO DI INCARICARE UN TECNICO CERTIFICATO”.

Si ricorda che acquisire la sottoscrizione è obbligatorio, pena l’impossibilità di proseguire con l’acquisto.

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